Il Disegno di legge nr. 59 presentato dalla Giunta regionale il 13 agosto 2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” non esplicita nell’articolato un riferimento all’organizzazione del sistema trasfusionale del Friuli Venezia Giulia;
nel disposto, in particolare all’art. 37, comma 2, lettera h) si rimanda all’approvazione di uno specifico piano regionale settoriale che definisce “l’organizzazione e la distribuzione delle strutture e dei servizi sanitari con riferimento a determinate funzioni con il fine di assicurare equità di accesso e omogeneità di trattamento a tutta la popolazione”;
nemmeno le schede ospedaliere allegate al disegno di legge nr. 59 non esplicitano l’organizzazione della struttura trasfusionale, ma si limitano a segnalare solamente la funzione di medicina trasfusionale all’interno dell’area dei servizi.
Le Associazioni e Federazioni dei donatori di Sangue del Friuli Venezia Giulia:
- l’importanza di mantenere l’autonomia del sistema trafusionale regionale nell’organizzazione ospedaliera;
- l’importanza del mantenimento degli standard di eccellenza a livello europeo del Sistema trasfusionale regionale, non ultimo l’accreditamento Plasma Master File (Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP), Guideline On Requirements For Plasma Master File (PMF) Certification, The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – London - EMA 2004);
- che la raccolta del sangue e dei plasmaderivati deve rimanere pubblica ed affidata al servizio trasfusionale regionale, di concerto con le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue;
- che l’organizzazione della raccolta territoriale deve essere capillare (attraverso i centri trasfusionali fissi e le autoemoteche) e garantire degli standard di efficienza;
- la opportunità di impostare una organizzazione coerente, che preveda il coordinamento e la concentrazione delle funzioni trasfusionali per garantire “omogeneo trattamento a tutta la popolazione” regionale;
- la necessità di definire il perimetro del servizio trasfusionale incentrato sulle attività tipiche core business del percorso “da vena a vena” (European Commission – Scientific committee on medical products and medical devices: “Opinion on Quality and Safety of Blood” adopted by the the SCMPMD on 16 february 2000): le attività accessorie assegnate al servizio trasfusionale dovranno essere definite d’intesa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e finanziate in maniera supplementare.
A questo proposito si ritiene utile ed interessante lo strumento dell’ “Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi”, previsto dall’art. 3 e le cui funzioni sono normate all’articolo 7 del DL, in cui, al comma 7, è previsto che l’Ente “può svolgere ulteriori funzioni di tipo amministrativo o sanitario […] di interesse dell’intero Servizio sanitario regionale”, a cui potrebbero essere affidate le funzioni di coordinamento e gestione dell’intero sistema trasfusionale regionale.