STATUTO
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
DENOMINAZIONE E DURATA
1. È costituita l’organizzazione di volontariato denominata Associazione Donatori Volontari Sangue FIDAS ISONTINA Organizzazione di Volontariato, in sigla “ADVS FIDAS ISONTINA ODV”, Ente del Terzo Settore e nel seguito indicata come Associazione.
2. Essa ha sede legale in Via Duca d’Aosta 111 a Gorizia e può istituire sedi secondarie, uffici e recapiti distaccati all’interno del territorio provinciale.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2
CARATTERE E SCOPO ASSOCIATIVO
1. L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è fondata sull’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati ovvero degli aderenti agli enti associati e svolge la propria attività prevalentemente a favore di terzi; è estranea ad ogni attività politico-partitica, è aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2. Essa opera nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare nel territorio isontino, corrispondente ai comuni dell’attuale Provincia di Gorizia.
3. La struttura e l'organizzazione dell’Associazione sono democratici, basate su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all’attività dell’Associazione.
4. L’Associazione si ispira ai principi della normativa sul volontariato essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative regionali. Per il conseguimento dei propri scopi specifici, l’Associazione fa inoltre riferimento alla legislazione sulla donazione di sangue relativi decreti attuativi.
5. L’Associazione può aderire a federazioni regionali e nazionali, aventi finalità analoghe.
Art. 3
OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore che rientrano pertanto nell'oggetto sociale dell'Associazione:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. L’Associazione promuove la formazione di una diffusa “coscienza trasfusionale”, per far sì che ogni cittadino senta il dovere, umano e civile, di aderire alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
3. Svolge inoltre attività promozionale nel campo dell'educazione sanitaria, sociale e culturale a favore dei soci e della popolazione.
4. Promuove, coordina e disciplina l'attività delle proprie Sezioni.
5. Indirizza l’attività di donazione dei propri soci, in adesione ai programmi nazionali, regionali e locali finalizzati al raggiungimento dell’autosufficienza ematica.
6. Valorizza la figura morale del donatore e la tutela nell’esercizio della sua funzione.
7. Per la concreta realizzazione degli scopi statutari e delle attività ad essi collegate può organizzare le attività di informazione e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti che ritiene più idonee, impegnandosi anche, nel caso di attività di formazione svolte all’interno degli Istituti scolastici, ad organizzare in prima persona corsi di aggiornamento per docenti.
8. Concorre al conseguimento delle finalità del Servizio Sanitario Nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
9. L’Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’Associazione è sorta.
10. Inoltre, in occasione di feste, celebrazioni, ricorrenze, giornate ed eventi particolari, campagne di sensibilizzazione, l’Associazione può occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
11. L'organizzazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti di cui all'art. 6 CTS.
Titolo II
RISORSE
Art. 4
PATRIMONIO E ENTRATE
1. L’Associazione impiega il suo patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.
3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b. contributi di enti pubblici, donazioni di enti privati e persone fisiche;
c. redditi derivanti dal suo patrimonio;
d. introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività.
4. Tutti i beni mobili e immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
5. I beni mobili appartenenti alle Sezioni rimangono nell’esclusiva disponibilità delle Sezioni stesse, alle quali spetta il compito di gestirli, con la supervisione del Consiglio Direttivo.
6. L’Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile, quali: accettare donazioni e legati, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, compiere ogni altra operazione, atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.
Titolo III
SOCI
Art. 5
AMMISSIONE
1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione attraverso le Sezioni periferiche tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell’Associazione, purché si impegnino a osservare lo Statuto sociale e siano in regola con i doveri degli aderenti.
2. La partecipazione all’Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile a qualunque titolo.
3. Sono previste tre categorie di soci:
a. soci donatori: sono coloro che, dichiarati dalle competenti autorità sanitarie fisicamente idonei, hanno effettuato almeno una donazione di sangue e/o emocomponenti;
b. soci collaboratori: sono coloro i quali, pur non essendo donatori, esplicano gratuitamente funzioni nell’ambito dell’Associazione;
c. soci onorari: sono persone fisiche, che contribuiscono in modo significativo alla migliore realizzazione delle finalità dell’Associazione o che abbiano contribuito nel tempo, in modo particolarmente significativo, allo svolgimento delle iniziative dell’Associazione stessa.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. La qualità di socio si perde per decesso, oppure per recesso dell’interessato.
6. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare l’esclusione del socio per inosservanza delle disposizioni statutarie o degli Organi sociali e per gravi e comprovati motivi.
7. L’adozione di qualsiasi provvedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dal suo ricevimento al Collegio dei Probiviri, che delibera in modo inappellabile e con decisione immediatamente efficace.
Art. 6
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
2. In particolare tutti i soci hanno i seguenti diritti:
a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b. partecipare alle assemblee nell’ambito della propria Sezione di appartenenza;
c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione;
d. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento approvato.
3. Tutti i soci possono accedere alle cariche associative.
4. I soci si impegnano nell’interesse comune, secondo le proprie possibilità, a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone e a partecipare alle varie iniziative rispettando le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti approvati.
5. In particolare i soci hanno il dovere di:
a. svolgere la propria attività associativa a titolo personale, volontario e pertanto gratuito. Le prestazioni dei soci in ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
b. mantenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede, lealtà e onestà verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all’esterno dell’Associazione;
c. inoltre i soci donatori, se non impediti da ragioni oggettive, sono tenuti ad effettuare le donazioni di sangue periodiche, seguendo le indicazioni fornite dall’Associazione.
Art. 7
SANZIONI DISCIPLINARI
1. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
a. il richiamo verbale o scritto;
b. la censura;
c. la sospensione temporanea;
d. l’espulsione dall'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo giudica e adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di Statuto e in base ai regolamenti approvati dall'Associazione.
Titolo IV
STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 8
STRUTTURA ASSOCIATIVA
1. L’Associazione si articola su due livelli, ciascuno dotato di propri Organi direttivi:
a. la Sede centrale, ovvero l’insieme di tutte le Sezioni territoriali;
b. le Sezioni territoriali, ovvero l’insieme di tutti i soci che costituiscono una Sezione sulla base di un elemento distintivo (zona geografica, professione, azienda, istituto scolastico, ecc.…).
Art. 9
GRUPPO GIOVANI FIDAS Isontina
1. Nell’ambito dell’Associazione è istituito il Gruppo Giovani FIDAS Isontina composto da tutti i soci di età massima corrispondente agli analoghi gruppi nazionali o regionali.
2. Il Gruppo Giovani ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, in particolare tra le giovani generazioni, e di incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla vita dell’Associazione.
3. Le norme di funzionamento del Gruppo Giovani vengono definite da apposito regolamento interno, proposto dal Gruppo stesso e approvato dal Consiglio Direttivo.
4. Tutte le Sezioni sono tenute ad indicare un proprio rappresentante giovani, con le modalità fissate dal regolamento, in modo tale che l’insieme di tutti i Rappresentanti Giovani cosi nominati costituiscano il Gruppo di Coordinamento Giovani.
5. Il Gruppo Giovani, nei modi fissati dal regolamento, elegge il Coordinatore Giovani che, tra l’altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.
6. Il Gruppo Giovani collabora, nei vari livelli associativi, al conseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare sviluppa, di norma in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative che, per modalità di proposta e temi di interesse, siano rivolte specificatamente al mondo giovanile.
Art. 10
CARICHE ASSOCIATIVE
1. Tutti gli Organi e gli incarichi associativi previsti dallo Statuto, sia provinciali che sezionali, hanno la durata di quattro anni.
2. Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate secondo modalità previste dal Regolamento approvato dall’Assemblea.
3. Le cariche di Presidente e di Presidente di Sezione non possono essere ricoperte dalle stesse persone per più di tre mandati consecutivi.
4. Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente e Presidente di Sezione.
5. Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, come disciplinate dall’apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
Prima Parte
SEDE CENTRALE
Art. 11
ORGANI CENTRALI
1. Sono Organi centrali dell'Associazione:
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. la Consulta dei Presidenti di Sezione;
e. l'Organo di Controllo;
f. il Collegio dei Probiviri.
Art. 12
ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione.
2. L’Assemblea è composta dai delegati delle singole Sezioni.
3. Alle sedute dell’Assemblea partecipano di diritto i soci che rivestono incarichi negli Organi federali cui l’Associazione aderisce.
4. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria o straordinaria, anche in modalità telematica. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del Rendiconto, e ogniqualvolta il Presidente, o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei Presidenti di Sezione, o l’organo di controllo ne ravvisino la necessità.
5. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano. L'avviso di convocazione, oltre a essere affisso presso la sede sociale, dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
6. Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
7. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti. Tuttavia per le modifiche allo Statuto dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i delegati aventi diritto.
8. Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a. l’elezione e la revoca del Presidente, Consiglio Direttivo e dei Probiviri;
b. la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
c. l’approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e del Bilancio di previsione;
d. la delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
e. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f. l’approvazione dei vari regolamenti interni e delle relative modifiche;
g. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a. la modifica dello Statuto;
b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari da un minimo di 6 ad un massimo di 10 componenti, eletti tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare gli indirizzi presi dall'Assemblea.
3. Si riunisce, anche in modalità telematica, su convocazione del Presidente o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
4. In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio Direttivo.
5. Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, due Vicepresidenti.
7. In particolare, il Consiglio Direttivo:
a. autorizza le spese ed amministra il patrimonio associativo, tenendo conto dei vincoli statutari;
b. autorizza i rimborsi spesa ai volontari, sulla base di apposito regolamento approvato dall’Assemblea;
c. delibera l’ammissione ed eventuali provvedimenti di esclusione dei soci;
d. adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
e. partecipa di diritto all’Assemblea;
f. stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
g. istituisce e nomina le commissioni ed i gruppi di lavoro e conferisce eventuali incarichi particolari in ambito associativo;
h. delibera l’eventuale assunzione di personale e il conferimento di mandati professionali;
i. scioglie i Consigli Direttivi di Sezione in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
j. autorizza, avendone ravvisata l’opportunità e sentito il parere delle Sezioni interessate, la costituzione di nuove Sezioni, approvandone la denominazione;
k. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
l. nomina, in caso di necessità, i commissari straordinari nelle Sezioni scegliendoli tra i soci dell’Associazione, il mandato dei quali avrà la durata massima di sei mesi.
Art. 14
PRESIDENTE
1. Il Presidente dell'Associazione:
a. è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto;
b. rappresenta l'amministrazione dell'Associazione e ne firma gli atti;
c. sta per essa in giudizio;
d. viene eletto dall’Assemblea;
e. convoca e presiede l'Assemblea;
f. convoca e presiede il Consiglio Direttivo assegnando ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare, e propone gli argomenti da trattare;
g. in accordo con il Coordinatore, convoca e presiede riunioni congiunte del Consiglio Direttivo e della Consulta dei Presidenti di Sezione;
h. stipula e sottoscrive le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
i. dà i pareri richiesti dalle autorità competenti;
j. sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione;
k. designa il Vicepresidente Vicario incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
2. In caso di dimissioni, d’impedimento permanente o di decesso del Presidente, il Vice Presidente Vicario assumerà la Presidenza fino alla scadenza del mandato.
Art. 15
CONSULTA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE
1. La Consulta dei Presidenti di Sezione è formata dai presidenti delle Sezioni o dai loro delegati.
2. La Consulta dei Presidenti di Sezione ha il compito di:
a. favorire la coesione tra le varie componenti associative;
b. effettuare analisi, confronti e sintesi sulla situazione associativa sussistente nelle varie Sezioni;
c. proporre idee ed iniziative al Consiglio Direttivo, il quale può demandare alla stessa Consulta il compito di svilupparle e renderle operative.
d. recepire, condividere e collaborare alla realizzazione dei progetti adottati dagli Organi dell’Associazione.
3. La Consulta elegge al suo interno un Coordinatore che, tra l’altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 16
ORGANO DI CONTROLLO
1. L’organo di controllo dell'Associazione ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. Predispone la relazione al Rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
3. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
4. L'Organo di Controllo è monocratico, deve essere iscritto all’Albo dei revisori legali e può anche non essere socio dell’Associazione.
5. Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge, è investito anche della revisione legale dei conti.
6. L’Organo di Controllo può richiedere, per fondati motivi, la convocazione dell’Assemblea.
7. L’Organo di Controllo resta in carica sino al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso l’Assemblea dovrà provvedere nella seduta successiva, da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi, alla sua sostituzione.
8. Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge, è investito anche della revisione legale dei conti.
Art. 17
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare su tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi. Giudica inoltre sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo e contro i quali è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni.
2. Inoltre giudica inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra i Presidenti di Sezione e tra questi e il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soci dell’Associazione. Esso elegge al suo interno un Presidente.
Art. 18
SEGRETARIO E TESORIERE
1. Il Segretario, che può essere un socio esterno al Consiglio Direttivo, gestisce l’ufficio di segreteria.
2. Il Tesoriere, che può essere un socio esterno al Consiglio Direttivo, è responsabile della tesoreria dell’Associazione.
3. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono definiti nel Regolamento.
Seconda Parte
STRUTTURA TERRITORIALE
Art. 19
ORGANI DELLE SEZIONI
1. Sono Organi della Sezione:
a. l'Assemblea di Sezione;
b. il Consiglio Direttivo di Sezione;
c. il Presidente;
d. l’Organo di Controllo di Sezione.
Art. 20
ASSEMBLEA DI SEZIONE
1. L'Assemblea di Sezione è composta da tutti gli associati della Sezione, rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea di Sezione si riunisce presso la sede sociale, o in altro luogo della provincia di Gorizia, o anche in modalità telematica. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l’approvazione dei Rendiconti consuntivi e preventivi e ogniqualvolta il Presidente di Sezione, o almeno la metà + 1 dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione, o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.
3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente di Sezione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano. L'avviso di convocazione, oltre a essere affisso presso la sede sezionale, dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
4. In caso di impedimento, ciascun socio può delegare un altro componente della propria Sezione a rappresentarlo in Assemblea. Ogni partecipante all’Assemblea può esercitare una sola delega.
5. Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
6. L’Assemblea delibera validamente, a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Sono compiti dell’Assemblea di Sezione:
a. l’elezione del Consiglio Direttivo di Sezione e dell’Organo di Controllo di Sezione;
b. l’approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario e Bilancio di previsione della Sezione;
c. la delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 21
CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE
1. Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da almeno 5 membri eletti dall’Assemblea di Sezione, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo di Sezione assicura la direzione e il funzionamento della Sezione, rispetto alla quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso opera in base al presente Statuto e provvede ad attuare gli indirizzi dell’Assemblea di Sezione.
3. Si riunisce, anche in modalità telematica, su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
4. In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo di Sezione, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo della Consiglio.
5. Ogni membro ha diritto a un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
6. Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge, al suo interno, il Presidente di Sezione, il Vicepresidente.
7. In particolare, il Consiglio Direttivo di Sezione:
a. collabora con il Presidente nell’attuazione dei programmi della Sezione e nella gestione dei rapporti con i soci;
b. approva le spese ed amministra il patrimonio di pertinenza della Sezione, tenendo conto dei vincoli previsti dallo Statuto;
c. autorizza i rimborsi spesa ai Volontari della Sezione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’Assemblea;
d. adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
e. stabilisce la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea di Sezione;
f. conferisce eventuali incarichi particolari in ambito di Sezione.
8. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione ogni caso disciplinare che coinvolga la Sezione stessa.
Art. 22
PRESIDENTE DI SEZIONE
1. Il Presidente di Sezione:
a. convoca e presiede l’Assemblea di Sezione;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c. attende alle regolarità della chiamata degli associati alle donazioni di sangue;
d. sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale della Sezione;
e. è responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati dalla Sezione, in base alle vigenti normative in materia.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza e collabora al buon andamento della Sezione.
Art. 23
ORGANO DI CONTROLLO DI SEZIONE
1. L’Organo di Controllo di Sezione ha il compito di controllare la gestione contabile della Sezione.
2. L’Organo di Controllo di Sezione, può essere composto da 1 o 3 componenti, nel qual caso agisce come collegio ed eleggono al loro interno il Presidente.
3. Predispongono una relazione al Rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio di Sezione da sottoporre all’Assemblea di Sezione.
Art. 24
SEGRETARIO DI SEZIONE
1. Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione su proposta del Presidente.
2. Il Segretario della Sezione svolge ogni funzione attribuitagli dal Regolamento e dal Consiglio Direttivo di Sezione, nonché quelle conferitagli dal Presidente.
Art. 25
TESORIERE DI SEZIONE
1. Il Tesoriere di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione su proposta del Presidente.
2. Il Tesoriere della Sezione è responsabile della tesoreria della Sezione.
Titolo V
RENDICONTI E AVANZI DI GESTIONE
Art. 26
RENDICONTI
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Sarà cura del Tesoriere dell’Associazione, mettere a disposizione i Rendiconti economico finanziari consuntivi e i Rendiconti preventivi dell’Associazione, elaborati dal Consiglio Direttivo con la relazione dell’Organo di Controllo, 8 giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli, al fine di consentire a tutti i componenti l’Assemblea di prenderne visione.
3. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci dovrà essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
SCIOGLIMENTO DI SEZIONE
1. Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall’Assemblea di Sezione, con voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all’Assemblea di ciascuna Sezione. Nelle votazioni per lo scioglimento della Sezione non sono ammessi i voti per delega.
2. La Sezione può essere altresì sciolta con delibera del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a. gravi lesioni del prestigio del sodalizio;
b. comprovata inattività per oltre due anni consecutivi;
c. gravi infrazioni allo Statuto sociale e ai regolamenti.
3. Contro il provvedimento di cui al punto precedente, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, da parte del Consiglio Direttivo di Sezione al Collegio dei Probiviri che giudicherà definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
4. Deliberato lo scioglimento della Sezione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla Sede Centrale.
Art. 29
ACCORPAMENTO DI SEZIONI
1. È ammesso l’accorpamento di più Sezioni a seguito della delibera favorevole delle Assemblee delle Sezioni interessate. Per la validità di tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all’Assemblea di ciascuna Sezione. Nelle votazioni per l’accorpamento delle Sezioni non sono ammessi i voti per delega.
Art. 30
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione può deliberare lo scioglimento, qualora lo scopo dell’Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da realizzare.
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea straordinaria appositamente convocata. I presenti devono rappresentare i quattro quinti degli aventi diritto delle Sezioni e la deliberazione di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto (i componenti dell’Assemblea).
3. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone le modalità della liquidazione.
4. Le eventuali attività esistenti a liquidazione ultimata verranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale.
Art. 31
LIBRI SOCIALI
1. L’Associazione tiene:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, a cura degli organi a cui si riferiscono, anche a livello sezionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali nelle modalità definite dai regolamenti associativi.
Art. 32
RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle norme del Codice del Terzo Settore e loro modifiche e integrazioni, anche ministeriali e regolamentari e alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.